Uso personale e per spaccio di cannabis
In Italia, tutte le situazioni di detenzione di sostanze stupefacenti non riconducibili al solo uso personale costituiscono un illecito penale (cioè un reato). La detenzione di sostanze stupefacenti a fini di consumo privato è invece un illecito amministrativo, che prevede comunque sanzioni severe e conseguenze da non sottovalutare.
La materia è disciplinata dal DPR 309/90,
che ha subito negli anni diverse modifiche, in particolare a opera della legge
49/2006 (più nota come decreto Fini-Giovanardi) e del “pacchetto sicurezza”
emanato ad agosto 2009.
La detenzione non a
fini di uso personale (art. 73) è un reato punito con la detenzione da 6 a 20 anni; se si tratta di un
fatto di “lieve entità” (come stabilisce il quinto comma dell’articolo 73) le
pene sono comprese tra 1 e 6 anni.
Possedere sostanza
stupefacente in quantità superiore a quella indicata per ciascuna sostanza in
un apposito decreto del ministero della Salute è uno degli elementi che fanno
presumere una detenzione a fini non esclusivamente di uso personale: poiché
quello che conta è l’eventuale superamento di una determinata quantità di
principio attivo, la sostanza sequestrata viene sottoposta a specifiche analisi
chimiche che permettono di valutare la effettiva presenza di sostanza “pura” e,
di conseguenza, se procedere con una denuncia penale o con una segnalazione
amministrativa.
Bibliografia
- Testo aggiornato del DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario del 15-3-2006.
- http://www.politicheantidroga.it/droghe/normativa/nazionale.aspx